Secondo quanto previsto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, denominata “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, sono state rimodulate, con decorrenza 1 gennaio 2020, le aliquote relative ai:

  • Prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica.

La finalità è quella di prevedere aliquote specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili.

In particolare, il comma 631, dell’art. 1, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020) è intervenuto a modificare l’art. 21 e l’allegato I del relativo Testo Unico delle Accise (d. lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995), nonché la Tabella A allegata al decreto.

Per le nuove aliquote, che devono ora ritenersi ordinarie e non più agevolate, sono state confermate le tradizionali modalità di applicazione, anche se le relative disposizioni sono state trasfuse in due nuovi commi dell’art. 21 citato, che disciplinano:

  • (i) la riduzione al 30% in caso di autoproduzione (comma 9-bis);
  • (ii) l’indicazione dei consumi specifici convenzionali dei combustibili impiegati per la generazione combinata di energia elettrica e calore (comma 9-ter).

Per ulteriori informazioni è possibile visionare la tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le aliquote aggiornate al 1° gennaio 2020.

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