Negli ultimi anni, le procedure di pertinenza dell’amministrazione doganale sono state innovate e semplificate, soprattutto dal 2003 quando è diventato operativo il sistema informatico A.I.D.A,
utile per utilizzare i canali della dogana telematica.
Con la circolare diffusa il 19 settembre 2020 dall’Agenzia delle Dogane (prot. 322706/RU), entra in vigore dell’obbligo DAS telematico che era stato posticipato con il Decreto Rilancio. Il nuovo Documento di accompagnamento semplificato, o e-DAS, permette di gestire al meglio gli inoltro previsti per i prodotti soggetti ad accise.
L’entrata in vigore era prevista per giugno 2020 e invece è slittata ulteriormente, dalla sua attivazione, tutte le imprese che si occupano di movimentazione di prodotti energetici e che sono soggette al pagamento delle accise, sono obbligate all’invio del DAS telematico. Discorso diverso si deve invece fare per colore che possiedono depositi e distributori minori, perché potranno approfittare della proroga al 1° gennaio 2021, così come per la tenuta del registro di carico e scarico.
Il DAS, o Documento di Accompagnamento Semplificato, è un documento che deve essere presentato all’Agenzia delle Dogane limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. Il DAS accompagna la merce trasportata e bisogna mostrarlo alle autorità competenti durante un eventuale controllo.
La compilazione del DAS è prevista dal Testo Unico sulle Accise ed è stata inserita tra le azioni in contrasto alle frodi in materia di accise gasolio e impone agli esercenti depositi che spediscono benzina e gasolio per uso carburazione, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni e darne comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.
Una volta entrata in vigore questa normativa, occorrerà inviare il DAS in via telematica. Tutti gli soggetti interessati dovranno essere in possesso di un codice ditta e di un codice accisa che consentiranno l’inoltro della documentazione. Il codice ditta corrisponde al codice rilasciato dall’Agenzia delle Dogane agli operatori che movimentano prodotti ad accisa assolta. Il codice accisa è, invece, quello dato a chi movimenta prodotti ad accisa sospesa, ossia per prodotti non immessi ancora in consumo.
Dal 1° ottobre 2020 è stata confermata dall’Agenzia delle Dogane (con circolare del 19 settembre 2020) l’entrata in vigore dell’invio elettronico, tutti gli operatori che però riscontrano delle problematiche potranno continuare ad usare il modello cartaceo, previa autorizzazione dell’ufficio dogale competente, per un periodo massimo di sessanta giorni (quindi il limite entro il quale è ancora possibile utilizzare il cartaceo è praticamente scaduto).
CP Accise è sempre a disposizione dei suoi clienti per consigli e per supportare coloro che ne avessero bisogno all’utilizzo del gestionale dedicato e regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Dogane.
Grazie alla collaborazione con CP Accise sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Dogane i dati riguardanti la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa e gestire il documento amministrativo elettronico e-DAS per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa. Il supporto del nostro Team di esperti del settore semplificherà i numerosi processi a carico dell’operatore per la gestione dell’invio del e-DAS.
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