Con la presente si vuole richiamare l’attenzione sulla nota n. 74668/RU del 12/03/2020, con la quale sono state indicate le nuove modalità per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali di rimborso dell’accisa autotrasporto.
Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito all’inserimento, nell’art.24 ter del D.Lgs. 504/95 di una soglia minima entro la quale il rimborso può essere riconosciuto:
- Con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato introdotto un limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile, nella misura di un litro per ogni chilometro percorso.
- A partire dalla dichiarazione del 1° trimestre 2020, nella colonna “Chilometri Percorsi” dovranno essere indicati i chilometri effettivamente percorsi dai veicoli nel trimestre di riferimento, ovvero la differenza tra ciò che il cronotachigrafo ha segnato alla fine del periodo oggetto di rimborso e quello che il cronotachigrafo segnava nel trimestre immediatamente precedente.
Pertanto, il valore dei litri consumati, da inserire in dichiarazione, non può essere superiore al numero dei chilometri percorsi con lo stesso mezzo.
A prova dei dati dichiarati le rispettive Ditte dovranno conservare i cronotachigrafi, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle Dogane o altri organi dell’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda le altre modifiche apportate alla compilazione della dichiarazione, si rimanda ad una attenta lettura della nota prot. 74668/RU del 12/03/2020.
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